Amministrazione Trasparente

Accesso civico generalizzato ai dati

Data di pubblicazione: 26/06/2018

Data di ultimo aggiornamento: 04/03/2024

ACCESSO CIVICO c.d. GENERALIZZATO: regolato dall’art. 5 co. 2, d. Lgs. 33/2013, prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis.” e per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

La Ratio dell’accesso civico generalizzato è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L’accesso civico c.d. generalizzato è soggetto alle esclusioni e ai limiti di cui all’art. 5-bis del d. Lgs. 33/2013 s.m.i.

 

L’ANAC ha puntualizzato che:

  • - non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone;
  • - nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole  di documenti imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari,  l’interesse di un buon andamento della pubblica amministrazione;
  • - le richieste non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione;

 

Come esercitare il diritto di accesso generalizzato:  L’istanza va presentata, compilando l’allegato modulo, all’ufficio relazioni con il pubblico, che provvede a trasmetterlo all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti:

  •  - tramite posta elettronica all’indirizzo urp@comune.viadana.mn.it
  • oppure
  • - tramite posta elettronica certificata all’indirizzo urp@pec.comune.viadana.mn.it
  • oppure
  • - tramite fax al n. 0375781073
  • oppure
  • - direttamente presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico, Centro Servizi Galleria Bedoli, Piazza Matteotti

 

Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

 

L’istante non deve:

  • - dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata;
  • -  indicare alcuna motivazione.

 

Procedimento e termini:  L’ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici degli interessi privati di cui all’art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza.

Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all’amministrazione comunale (componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, P.O., dipendenti, componenti di altri organismi).

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’Amministrazione comunale provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

 La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui  l’istanza riguardi l’accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

 

Il procedimento di accesso civico c.d. generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla  presentazione dell’istanza, con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

 

In caso di accoglimento, l’ufficio competente provvede a trasmettere  tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo.

 

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6 dell'art. 5 d. lgs. 33/2013 il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

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