Amministrazione Trasparente

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI PERSONALE CESSATO PER DIMISSIONI

Data di pubblicazione: 10/07/2018

Data di ultimo aggiornamento: 02/11/2025

L'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 prevede che "L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale."

Unità operativa: 

Personale

Modalità di accesso, requisiti, informazioni relative ai procedimenti in corso: 

L'interessato alla riammissione in servizio deve presentare domanda all'Ufficio Personale.

Responsabile istruttoria e del procedimento: 

Dott. Conforti Martino

Responsabile adozione provvedimento finale: 

Dott. Conforti Martino - mail: m.conforti@comune.viadana.mn.it

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: 

Segretario Comunale - Dott.ssa Candela Sabina

Temine di conclusione: 

30 giorni dal momento della presentazione della domanda.

ORARI: 

Orari di apertura dell'Ufficio relazioni con il pubblico 

TELEFONO: 

 0375 786206 - 0375 786231 UFFICIO PERSONALE

INDIRIZZI EMAIL: 

personale@comune.viadana.mn.it

urp@pec.comune.viadana.mn.it

Note: 

link potere sostitutivo
 

Strumenti di tutela Amministrativa e Giurisdizionale: 

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Normativa

Art. 132 DPR n. 3/1957 Art. 26 C.C.N.L. 14/09/2000 D.M. 17/3/2020

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