RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI PERSONALE CESSATO PER DIMISSIONI
Data di ultimo aggiornamento: 02/11/2025
L'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 prevede che "L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale."
Unità operativa:
Personale
Modalità di accesso, requisiti, informazioni relative ai procedimenti in corso:
L'interessato alla riammissione in servizio deve presentare domanda all'Ufficio Personale.
Responsabile istruttoria e del procedimento:
Dott. Conforti Martino
Responsabile adozione provvedimento finale:
Dott. Conforti Martino - mail: m.conforti@comune.viadana.mn.it
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia:
Segretario Comunale - Dott.ssa Candela Sabina
Temine di conclusione:
30 giorni dal momento della presentazione della domanda.
ORARI:
Orari di apertura dell'Ufficio relazioni con il pubblico
TELEFONO:
0375 786206 - 0375 786231 UFFICIO PERSONALE
INDIRIZZI EMAIL:
personale@comune.viadana.mn.it
Note:
Strumenti di tutela Amministrativa e Giurisdizionale:
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
Normativa
Art. 132 DPR n. 3/1957 Art. 26 C.C.N.L. 14/09/2000 D.M. 17/3/2020