Amministrazione Trasparente

Risposta ad istanze Accertamento con adesione

Data di pubblicazione: 10/07/2018

Data di ultimo aggiornamento: 01/03/2024

L'accertamento con adesione è un istituto introdotto nell'ordinamento comunale al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso.
Esso presuppone la presenza di materia concordabile in quanto consiste, sostanzialmente, in un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

Norme ed atti di riferimento: 

D. Lgs. 19.6.1997 n. 218

  • Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
  • Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali

Unità operativa: Settore Tributi

 

Modalità di accesso, requisiti, informazioni relative ai procedimenti in corso: 

L'accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:
come strumento di formazione "ab origine" dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione  stessa dell'atto;
come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento "ex post" del contribuente.
1. Procedimento ad iniziativa dell'ufficio:  l'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.
2. Procedimento ad iniziativa del contribuente; il contribuente  può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito. L'Ufficio è tenuto a comunicare al contribuente l'esito del procedimento, entro il termine del periodo di sospensione.
Se l'accertamento viene concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal funzionario responsabile dell'ufficio tributi.   
Per le entrate per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica Amministrazione. L'accertamento "ab origine" definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 
L'intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.

 

Responsabile istruttoria e del procedimento: Responsabile del Tributo - Dott.ssa Nadia Mori

 

Responsabile adozione provvedimento finale: 

Responsabile Ufficio Tributi - Dott.ssa Nadia Mori

 

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: 

Dirigente Area Amministrativa - Avv.Zanoni Nadia - mail: n.zanoni@comune.viadana.mn.it

 

Temine di conclusione: 60 giorni- decorsi i quali l'istanza si intende respinta

 

ORARI: 

Orari di apertura dell'Ufficio relazioni con il pubblico - CENTRO SERVIZI GALLERIA BEDOLI

 

TELEFONO: 

 0375/786211

 0375/786251

INDIRIZZI EMAIL: 

n.mori@comune.viadana.mn.it

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