Amministrazione Trasparente

MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI

Data di pubblicazione: 10/07/2018

Data di ultimo aggiornamento: 01/03/2024

Un ascensore deve essere progettato ed installato conformemente alle disposizioni della direttiva ascensori 95/16/CE e del DPR 162/99, nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute fissati a livello comunitario.
Al completamento delle fasi di progettazione e installazione, l’installatore deve rilasciare al proprietario dell’impianto la dichiarazione CE di conformità, i cui contenuti possono variare in funzione della procedura di valutazione della conformità applicata.
Essa contiene in ogni caso:
• nome e indirizzo dell’installatore;
• descrizione dell’ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie ed ubicazione;
• anno di installazione;
• tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l’ascensore (in particolare le “norme armonizzate” eventualmente utilizzate).
Contestualmente alla produzione della dichiarazione CE di conformità, l’installatore provvede alla marcatura CE da apporre all’interno della cabina in modo chiaro e visibile, accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato che è intervenuto secondo le modalità previste dalla procedura di validazione della conformità.
Dopo tali adempimenti, per poter mettere in esercizio l’impianto, l’art. 12 del DPR 162/99 obbliga il proprietario a predisporre un’apposita comunicazione da inviare al Comune competente per territorio. La comunicazione deve farsi entro 10 giorni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità da parte dell’installatore e deve contenere:
a) l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17;
d) la copia della dichiarazione di conformità;
e) l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto;
f) l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l’incarico.
L’ufficio competente del Comune assegna all’impianto, entro 30 giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
Il numero di matricola deve essere apposto in cabina all’interno di una targa identificatrice dell’impianto.
Il proprietario dell’impianto dovrà poi comunicare al Comune le eventuali modifiche che dovessero occorrere durante la vita dell’impianto (cambio della ditta di manutenzione, cambio del soggetto incaricato della verifica periodica, modifiche costruttive dell’impianto).

Norme ed atti di riferimento: 

art. 12 del DPR 162/99

Unità operativa: LAVORI PUBBLICI

 

Modalità di accesso, requisiti, informazioni relative ai procedimenti in corso: 

mail m.negri@comune.viadana.mn.it

 

Responsabile istruttoria e del procedimento: Geom. Maurizio Negri

Responsabile adozione provvedimento finale: Ing. Giuseppe Sanfelici Dirigente Area Tecnica

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Dirigente Area Amministrativa

Temine di conclusione: 30 giorni

Soggetti esterni e/o strutture interne coinvolte: NO

 

ORARI: 

Orari di apertura dell'Ufficio relazioni con il pubblico - CENTRO SERVIZI GALLERIA BEDOLI

 

TELEFONO: 

 0375786216

 

INDIRIZZI EMAIL: 

m.negri@comune.viadana.mn.it

 

Strumenti di tutela Amministrativa e Giurisdizionale: 

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla formazione del silenzio, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 104/2010

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