La Legge di Stabilità 2016 disciplina la determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi “D” ed “E” : la valutazione catastale non deve considerare la presenza eventuale di “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”. La rendita catastale dovrà essere basata infatti sulla valorizzazione del suolo, delle costruzioni e dei soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l’utilità dell’unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolto.
Gli intestatari degli immobili interessati possano presentare, a decorrere dal 1°gennaio 2016, specifici atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale.
- Limitatamente all'anno 2016 gli atti di aggiornamento catastale devono essere presentati secondo la procedura “Docfa” entro il 15 giugno 2016 per avere effetto dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento IMU , in deroga a quanto previsto dall' articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011.
"A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21"
"Limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’articolo 13, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016".