ESENZIONE DALL'IMU PER I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 99, ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA

Modifica della tassazione IMU dei terreni agricoli (art. 1, comma 10, lett. b) e c))

Data di pubblicazione:
ESENZIONE DALL'IMU PER I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 99, ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA

 

IMU TERRENI AGRICOLI

NOVITA' 2016

Con la Legge di Stabilità 2016:

vengono abrogate le riduzioni progressive per i terreni ubicati in Comuni non montani condotti direttamente da Coltivatori diretti o Imprenditori Agricoli Professionali, iscritti nella previdenza agricola, i quali saranno totalmente esentati dal tributo

viene introdotto il moltiplicatore unico di 135 per tutti i casi in cui l'IMU deve essere versata.

  • A decorrere dall’anno 2016 "sono esenti dall’IMU i terreni agricoli  posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,indipendentemente dalla loro ubicazione"
  • In tutti gli altri casi  "Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135"

Ultimo aggiornamento

Venerdi 08 Novembre 2024