IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTE IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LO USA COME ABITAZIONE PRINCIPALE - NOVITA' 2016.
ALIQUOTA ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTE IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LO USA COME ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 : 7,6 PER MILLE ( a cui applicare la riduzione del 50%)
Con la Legge di Stabilità 2016:
- 1. E' STATA ELIMINATA L'ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro i primo grado
- 2. E' STATA INTRODOTTA per la medesima fattispecie LA RIDUZIONE AL 50% DELL'ALIQUOTA DELIBERATA DAL COMUNE A TITOLO DI IMU ma solo A SPECIFICHE CONDIZIONI DETTATE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE
APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA AGEVOLATA E RIDUZIONE DEL 50% DELL'IMU PER IMMOBILE CONCESSO IN USO GRATUITO A PARENTE IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE VI RISIEDE
1. CASI DI APPLICABILITA' DELLE AGEVOLAZIONI
Per le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - l'imposta è ridotta del 50% a condizione che:
- il contratto sia registrato
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia e lo conceda in uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che vi risiede o ne possegga solo due: uno adibito a propria abitazione principale e l’altro concessa in comodato gratuito a parente in linea retta che vi risiede .
- che il soggetto passivo risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato
sempre e comunque ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Al fine di consentire la verifica preventiva dei requisiti per applicare l'agevolazione ed evitare di incorrere in sanzioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di COMUNICAZIONE predisposto dal comune. Dal 2019 non è più previsto l'obbligo di Dichiarazione IMU.
Il MEF ha pubblicato la Circolare N. 1/DF del 17 febbraio 2016, in cui chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile:
- Per "immobile"deve intendersi un immobile ad uso abitativo
- Per abitazione principale del proprietario si intende l'abitazione principale comprensivo delle pertinenze secondo i limiti di legge previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C6 e C7 oltre un C/2 se adibito a pertinenza e cantina e/o soffitta non risultano già accatastate all'interno dell'abitazione principale).
- Nella calcolo della riduzione vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C6 e C7 oltre un C/2 se adibito a pertinenza e cantina e/o soffitta non risultano già accatastate all'interno dell'abitazione principale).
Quindi il possesso delle pertinenze o di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un garage non pertinenza, negozio, capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2 :
- Se l'immobile è 1 questo deve essere situato nel comune di residenza del proprietario e deve essere concesso in uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che vi risiede.
- Se gli immobili sono 2 entrambi devono essere situati nel comune di residenza del proprietario, ed è necessario che uno risulti concesso in uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che vi risiede e l'altro risulti essere abitazione principale del proprietario.
2. CASI DI NON APPLICABILITA' DELLE AGEVOLAZIONI:
- se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
- se si possiedono 2 immobili ad uso abitativo uno è concesso in uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che vi risiede ma l'altro non è adibito ad abitazione principale del proprietario non si può applicare la riduzione.
- se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione.
- se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
- se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
- se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
- se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione.
Il concetto di "possesso" ai fini IMU va inquadrato in un accezione più ampia rispetto alla pura e semplice proprietà; in pratica il soggetto passivo IMU può essere una delle seguenti figure:
- Proprietario o usufruttuario
- Titolare del diritto d'uso e di superficie
- Coniuge assegnatario della casa coniugale (novità rispetto all'ICI!)
- Coniuge superstite che esercita il diritto di abitazione
- Titolare di enfiteusi
- Locatario finanziario (leasing)
- Concessionario di aree demaniali
3. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto va registrato una sola volta e non si deve rinnovare ogni anno. Se cambia il comodatario va registrato un nuovo contratto.
Prima della registrazione del Contratto verificate di possedere effettivamente i requisiti!