NUOVA IMU RESIDENTI ALL'ESTERO

Data di pubblicazione:
11 Giugno 2020
NUOVA IMU RESIDENTI ALL'ESTERO

NOVITA' 2021

 

ART. 48 COMMA 1 LEGGE DI BILANCIO 2021: "per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato diverso dall’Italia, l’Imu è applicata nella misura della metà."

 

Pertanto, la Legge di Bilancio 2021: Con il  comma 48 articolo 1 prevede una riduzione pari al 50% dell’Imposta  per uno solo immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da residente all'estero che percepisce una pensione all’estero maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia ( pertanto la riduzione spetta a coloro che abbiano lavorato per uno degli Stati con i quali l’Italia abbia concluso una Convenzione in ambito di protezione sociale).  L'immobile deve essere "a disposizione" e pertanto, non locato o non ceduto in comodato l'uso.

 

Dal 2020, con la Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 -  Legge27 dicembre 2019, n. 160, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati residenti all'estero.

 

La legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019) ha introdotto la NUOVA IMU

 

La NUOVA IMU riconosce come esente solo l'abitazione principale intesa come immobile che riveste contemporaneamente le caratteristiche di abitazione di residenza e dimora abituale.

 

Nessuna assimilazione all'abitazione principale è prevista per i proprietari di immobili che all'estero con l'eccezione dal 2021 dei pensionati.

In questo caso l'IMU deve essere versata applicando le aliquote deliberate dal comune ( 10,1 per mille )

 

Anche per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, con l'eccesione dal 2021 dei pensionati.

 

Non è prevista nessuna dichiarazione.

 

Pagamenti

Per i residenti all'estero che possiedono immobili in Italia e che non possono pagare con F24, il versamento dell'imposta va effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili.

 

CONTO CORRENTE INTESTATO AL COMUNE DI VIADANA - IBAN : IT 16 U 07601 11500 000070358148

 

INTESTATO AL COMUNE DI VIADANA

 

CAUSALE : In generale è buona norma inserire nella causale del versamento gli stessi dati contenuti nel Modello F24, ovvero Codice fiscale o partita IVA del contribuente, indicazione dell'imposta versata (IMU),  l'anno di riferimento, indicare se si tratta di "Acconto" o "Saldo". Possibilmente inserire, se si riesce, anche i Codici Tributo.

 

https://www.amministrazionicomunali.it/imu/aire.php

Ultimo aggiornamento

Martedi 09 Aprile 2024