NUOVA IMU 2020

Data di pubblicazione:
11 Giugno 2020
NUOVA IMU 2020

NUOVA IMU

La Legge di Bilancio ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC e introdotto la NUOVA IMU  che unifica IMU e TASI. L’obiettivo è quello di semplificare l’insieme delle tasse sulla casa, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche. Il Comune di Viadana aveva infatti, fin da subito di fatto non applicato la TASI ( deliberando aliquota “zero” ) prevedendola solo per le abitazioni principali di lusso ( 1 per mille ).

PRESUPPOSTO e METODO DI CALCOLO

Il presupposto della nuova IMU è uguale a quello previsto dalla disciplina precedente, ossia il possesso di immobili. Anche il metodo di calcolo è invariato, così come la base imponibile ed i moltiplicatori.

SCADENZE

nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno. Sulla scadenza del 16 giugno 2020 occorre applicare quanto disposto a seguito dell’emergenza sanitaria “Coronavirus”.

REGOLE PRINCIPALI

SOGGETTO PASSIVO: i soggetti passivi della nuova IMU 2020 sono i titolari di diritti di proprietà, altro diritto reale di godimento, il concessionario di aree demaniali ed il locatario di immobili in leasing.

IMMOBILI: la nuova IMU si applica a fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.  

ABITAZIONE PRINCIPALE: è esente l’abitazione principale, intesa come abitazione di residenza e dimora abituale del contribuente e del proprio nucleo familiare. L’esenzione si applica anche alle pertinenze di categoria catastale C/6, C/7  e C/2 ( ma in quest’ultimo caso solo se nell’abitazione principale non sono già presenti una cantina o una soffitta accatastati nell’immobile). L’esenzione per la pertinenza spetta a un immobile per ciascuna categoria.

Non è esente l’abitazione principale classificata come immobile di lusso: immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 , per la quale si applicano aliquota e detrazione deliberate dal comune.

Sono considerati immobili assimilati ad abitazione principale e quindi esenti:

  • le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
  • un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale dei Vigili del fuoco nonché a quello appartenente alla carriera prefettizia.
  • l’unità immobiliare non locata posseduta da anziani e disabili ricoverati in case di cura o di riposo.

La nuova IMU cancella l’esenzione prevista per i titolari di pensione estera iscritti all’AIRE che dal 2020 sono obbligati al versamento.

RIDUZIONI:

Il trattamento agevolato della Nuova Imu nella tassazione dei terreni agricoli previsto a favore dei coltivatori diretti (Cd) e degli imprenditori professionali (Iap), non si estende a favore degli altri contitolari del terreno che non svolgono attività agricola su di esso.

Diversa è invece la fattispecie dei terreni edificabili: per quest’altra fattispecie, le agevolazioni sono di tipo oggettivo, quindi si estendono a tutti i contitolari, indipendentemente dal fatto che questi intervengano o meno nella coltivazione del terreno.  Pertanto, l’area edificabile in questo caso deve essere considerata terreno agricolo per il quale si applica ’esenzione alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo., mentre i contitolari del terreno che non svolgono attività agricola su di esso devono corrispondere l’imposta in misura ordinaria.

Ultimo aggiornamento

Venerdi 08 Novembre 2024