Tutti i cittadini maggiorenni di stato libero possono sposarsi. Per i cittadini dai 16 ai 18 anni è invece necessaria l'autorizzazione del tribunale per i minorenni. Comunione e divisione dei beni: l'articolo 159 del codice civile stabilisce che il regime patrimoniale legale tra i coniugi è costituito dalla comunione dei beni; la separazione dei beni può essere dichiarata contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio o successivamente con atto pubblico davanti ad un notaio.
Cosa occorre: tutti i documenti necessari per effettuare la pubblicazione di matrimonio sono richiesti direttamente dall'ufficiale dello stato civile davanti al quale si intende effettuare la pubblicazione di matrimonio, previa presentazione di autocertificazione riguardante: luogo e data di nascita, stato libero, cittadinanza e la residenza; nel caso di matrimonio concordatario è necessario presentare la richiesta di pubblicazione fatta dal parroco. Per i cittadini stranieri è necessario il nulla osta a celebrare il matrimonio rilasciato dalla competente autorità dello Stato di appartenenza o la proprio consolato in Italia. Itinerario: La richiesta di pubblicazione di matrimonio viene effettuata su appuntamento. E' necessaria la presenza dei futuri sposi. La pubblicazione rimane affissa per otto giorni consecutivi nel comune o nei comuni di residenza degli sposi. Trascorsi i termini di legge, senza che vi siano state opposizioni, l'ufficiale dello stato civile rilascia il certificato di eseguite pubblicazioni. Il matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile (rito civile) prevede la presenza di due testimoni.
Dove rivolgersi: ufficio dello stato civile presso la sede municipale. Il modello della dichiarazione sostitutiva di certificazione è presente su questo sito internet. Il modello è pure disponibile presso l'ufficio dello stato civile.