In un’ottica di semplificazione dell’azione amministrativa e di rapporti con l’utenza si non è più necessaria la licenza di pubblica sicurezza per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti di vario tipo eseguiti con carattere di temporaneità e accessorietà presso pubblici esercizi, allo scopo di attirare la clientela.
A tal fine devono sussistere le seguenti condizioni:
L’ORGANIZZATORE deve essere un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (esempio bar o ristorante) o un’attività di artigianato di servizio nel settore alimentare (esempio pasticceria o gelateria) oppure strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere o ancora nei circoli con somministrazione (esempio bar ACLI).
L’ATTIVITA’ di INTRATTENIMENTO deve essere un’attività di allietamento (musica di sottofondo), piccoli trattenimenti musicali (Dj, Karaoke, Musica dal vivo, ecc.) o altri tipi di spettacolo CHE SIA COMUNQUE COMPLEMENTARE (e pertanto non prevalente) rispetto all’ATTIVITA’ PRINCIPALE CHE RESTA QUELLA DI SOMMINISTRAZIONE.
Pertanto deve essere organizzata nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) Afflusso delle persone non superiore alle 100 persone
b) Rispetto dei limiti di affollamento (0,7 persone/mq all’interno 1,2 all’esterno)
c) Utilizzo degli spazi del locale così come sono per l’attività di somministrazione
d) Ingresso gratuito
e) Divieto di maggiorazione dei prezzi.
f) Divieto di pubblicizzazione dell’evento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente all’attività ordinaria del locale.
g) Complementarietà dell’attività di trattenimento
h) L’iniziativa non deve essere in contrasto con l’ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica.
Se presentano tali caratteristiche tali attività possono essere liberamente svolte in quanto ricomprese nell’esercizio dell’attività ma con i seguenti limiti:
- Se svolte all’interno del locale, nei giorni e orari di apertura (non possoo essere svolte nei giorni e orari di chiusura.
- Se svolte all’esterno, nel plateatico: max 30 giornate all’anno.
- Rispetto dei limiti imposti dal Regolamento Comunale di Zonizzazione acustica.
- Rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, di prevenzione incendi
Se l'evento non presenta contemporaneamente tutte le caratteristiche di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h la presente normativa non è applicabile e si ritorna all'ambito di applicazione del pubblico spettacolo con la presentazione di relativa scia o richiesta di licenza a seconda delle caratteristiche dell'iniziativa.
ADEMPIMENTI
Il titolare del locale deve comunicare l’attività programmata all’Ufficio Suap del Comune di Viadana almeno 7 giorni prima dell’evento, mediante dichiarazione trasmessa all’indirizzo PEC suap_sue@pec.comune.viadana.mn.it con la quale comunica sotto la propria responsabilità la tipologia dell’allietamento, piccolo intrattenimento musicale o spettacolo senza ballo, il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, le giornate e gli orari di svolgimento.
Alla dichiarazione di cui al comma 4 deve essere allegata la documentazione di impatto acustico.
Il titolare dell’attività mantiene in ogni caso piena responsabilità agli effetti del rispetto delle norme vigenti in materia di attività di trattenimento e di spettacolo.
REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO: