RAVVEDIMENTO OPEROSO
Per l'Imu e per la Tasi, in caso di omesso (anche parziale) versamento si applica la sanzione del 30%, prevista dall’art. 13 co. 2 del DLgs. 471/97.
Il contribuente che per vari motivi, non ha potuto pagare le rate entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il Ravvedimento Operoso.
Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Ci sono diverse tipologie di ravvedimento operoso IMU - TASI - in base alle disposizioni di Legge
Ravvedimento Sprint
prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo
prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento Medio è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno
prevede una sanzione fissa del 1,67% (sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo ed entro entro il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all’anno d’imposta in cui si è verificata l’omissione ( ovvero fino al 30 giugno dell'anno successivo )
Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Tempo di ravvedimento
|
Termine di ravvedimento
|
Sanzione ridotta
|
Sanzione da applicare (%)
|
Brevissimo
|
Entro 14 giorni
|
1/15
|
1)
|
0,1%
|
8)
|
0,8%
|
2)
|
0,2%
|
9)
|
0,9%
|
3)
|
0,3%
|
10)
|
1,0%
|
4)
|
0,4%
|
11)
|
1,1%
|
5)
|
0,5%
|
12)
|
1,2%
|
6)
|
0,6%
|
13)
|
1,3%
|
7)
|
0,7%
|
14)
|
1,4%
|
Breve
Lett. a)
|
Entro 30 giorni
|
1/10
|
1,5%
|
"Intermedio"
Lett. a-bis)
|
Entro 90 giorni
|
1/9
|
1,67%
|
Lungo
Lett. b)
|
Entro entro un anno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta
|
1/8
|
3,75%
|
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
NOVITA' 2020 : Oltre il termine di un anno
-
1/7 del minimo (4,29%), se la regolarizzazione avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore;
-
1/6 del minimo (5%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni;
-
1/5 del minimo (6%) se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ma prima dell’emissione della cartella esattoriale.
CALCOLO IMU / TASI CON RAVVEDIMENTO OPEROSO
Una volta effettuato il versamento, tramite modello F24, il contribuente dovrà comunicarlo all'Ufficio Tributi del Comune di Viadana, utilizzando l'apposito modello.