COMUNICAZIONE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Data di pubblicazione:
31 Luglio 2018
COMUNICAZIONE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per l'Imu e per la Tasi, in caso di omesso (anche parziale) versamento si applica la sanzione del 30%, prevista dall’art. 13 co. 2 del DLgs. 471/97.

Il contribuente che per vari motivi, non ha potuto pagare le rate entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il Ravvedimento Operoso.

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

Ci sono diverse tipologie di ravvedimento operoso IMU - TASI - in base alle disposizioni di Legge

Ravvedimento Sprint

prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento Breveapplicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo

prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento Medio è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno

prevede una sanzione fissa del 1,67% (sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo ed entro entro il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all’anno d’imposta in cui si è verificata l’omissione ( ovvero fino al 30 giugno dell'anno successivo )

Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

 

Tempo di ravvedimento

Termine di ravvedimento

Sanzione ridotta

Sanzione da applicare (%)

Brevissimo

Entro 14 giorni

1/15

1)

0,1%

8)

0,8%

2)

0,2%

9)

0,9%

3)

0,3%

10)

1,0%

4)

0,4%

11)

1,1%

5)

0,5%

12)

1,2%

6)

0,6%

13)

1,3%

7)

0,7%

14)

1,4%

Breve

Lett. a)

Entro 30 giorni

1/10

1,5%

"Intermedio"

Lett. a-bis)

Entro 90 giorni

1/9

1,67%

Lungo

Lett. b)

Entro entro un anno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta

1/8

3,75%

 

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

NOVITA' 2020 : Oltre il termine di un anno

  • 1/7 del minimo (4,29%), se la regolarizzazione avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore;

  • 1/6 del minimo (5%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni;

  • 1/5 del minimo (6%) se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ma prima dell’emissione della cartella esattoriale.

CALCOLO IMU / TASI CON RAVVEDIMENTO OPEROSO

Una volta effettuato il versamento, tramite modello F24, il contribuente dovrà comunicarlo all'Ufficio Tributi del Comune di Viadana, utilizzando l'apposito modello.


Ultimo aggiornamento

Venerdi 08 Novembre 2024