Decertificazione

La decertificazione è un'innovazione attuata dall’art. 15 L. 183/11, il quale ha inserito i commi 01 e 02, premettendoli al comma 1 dell’art. 40 D.P.R. 445/00, oltre alle modifiche apportate ad alcuni articoli successivi dello stesso D.P.R.

Data di pubblicazione:
Decertificazione

Sono due i concetti fondamentali introdotti dalla riforma:

1) I certificati sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati (le Pubbliche Amministrazioni non possono chiedere ai cittadini di produrre certificazioni) e negli stessi va inserita a pena di nullità la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o a privati gestori di pubblico servizio”; nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 (autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive);

2) Le Pubbliche Amministrazioni titolari dei procedimenti, non potendo richiedere certificati agli utenti, devono accettare l’autocertificazione del cittadino e verificare successivamente le sue dichiarazioni presso le P.A. certificanti. Questo può avvenire con modalità telematica. Per la verifica delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dei cittadini le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono scrivere alla mail: anagrafe@pec.comune.viadana.mn.it oppure al fax 0375.781073

Ultimo aggiornamento

Martedi 09 Aprile 2024