Modulistica

ISTANZA RATEIZZAZIONE REGOLAMENTO 2020

RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI ON LINE

( CLICCA SU  "AVVIA ISTANZA"  in fondo alla pagina e compila la dichiarazione on line - oppure - Scarica il modello in fondo alla pagina e trasmettilo direttamente all'Ufficio Tributi tramite la stessa funzione   Acesso tramite SPID - CIE/CNS - Registrazione SU MY CITY )

 

SPORTELLO TRIBUTI 

Info telefoniche e prenotazione appuntamenti 0375 786251

email c.lucchesi@comune.viadana.mn.it 

PEC tributi@pec.comune.viadana.mn.it

 

UFFICIO TRIBUTI

Info telefoniche : 0375 786211 - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30

e mail  n.mori@comune.viadana.mn.it

PEC tributi@pec.comune.viadana.mn.it

Invio modulistica what'sapp: 334 6645648

 

 

Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, potrà concedere il pagamento dilazionato in rate mensili delle somme dovute relative alle annualità pregresse oggetto di apposito provvedimento di riscossione fino ad  un massimo di 36 (trentasei) rate nel in base alla sottostante tabella:

SCHEMA DI RATEIZZAZIONE

Da

€ 101,00

-

a

€ 500,00

Fino a   3 rate a cadenza mensile

Da

€ 501,00

-

a

€ 1.000,00

Fino a   6 rate a cadenza mensile

Da

€ 1.001,00

-

a

€ 2.000,00

Fino a 12 rate a cadenza mensile

Da

€ 2.001,00

-

a

€ 4.000,00

Fino a 18 rate a cadenza mensile

Da

€ 4.001,00

-

a

€ 6.000,00

Fino a 24 rate a cadenza mensile

Da

€ 6.001,00

-

a

 

Fino a 36 rate a cadenza mensile

 

Per le rateizzazioni oltre i 12 mesi, la sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica dovrà essere adeguatamente motivata e documentata tramite presentazione di modello ISEE in corso di validità.

La rateizzazione comporta l’applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.

La rateizzazione ha carattere mensile e la prima rata ha scadenza l’ultimo giorno del mese durante il quale è stato richiesto.

La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l’obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un’unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00), l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione già concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Nel caso di procedure esecutive già attivate è possibile concedere la rateizzazione delle somme oggetto del provvedimento di esecuzione.

In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale può derogare all’importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.