IMU - DISCIPLINA BENI MERCE

Anche dopo l’approvazione della legge n. 160/2019, l'esonero dall'IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione.

L’importante principio interpretativo, che indica ai Comuni come comportarsi in caso di mancata  dichiarazione relativa ai “beni merce”, è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza 17 ottobre 2023, n. 28806 (e già prima con l’Ordinanza 5191/2022).

La L. 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, comma 751, prevede, fino al 2021, per i cd. "beni merce", che non siano locati, l'applicazione dell'aliquota di base pari allo 0,1 per cento, consentendo ai Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1 gennaio 2022, la norma per i medesimi fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita prevede invece l'esenzione dall'IMU, finche' permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

La presentazione della DICHIARAZIONE IMU è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale; si tratta di un obbligo previsto a pena di decadenza, che non può pertanto essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta.

Sulla scorta del consolidato orientamento di legittimità, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica, la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento  pur se il Comune, quale ente che rilascia i permessi di costruire, è a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati, non potendo trovare applicazione nella fattispecie i principi di buona fede e collaborazione tra contribuente ed ente.