Ospitalità di stranieri o apolidi

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Ospitalità di stranieri o apolidi

Comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro di uno straniero o apolide. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio del Comune, è tenuto a darne comunicazione scritta all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, entro 48 ORE. Il modulo va compilato in tutte le sue parti e consegnato presso il Comando di Polizia Municipale in 6 copie, con allegata una fotocopia del permesso di soggiorno dello straniero.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 02 Settembre 2024